Nuove norme, da oggi, 22 giugno 22, sul curatore speciale del minore.

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La Legge 26/11/2021 n. 206 prevede già l’entrata in vigore di alcune disposizioni che non necessitano di ulteriori norme attuative: tra queste, oltre a quella sulla negoziazione assistita e sul Pignoramento Presso Terzi entrano in vigore da oggi, 22 giugno 2022 (180 giorni dopo l’entrata in vigore della L. 206/21, cioè dal 24/12/2021) anche nuove disposizioni sul Curatore Speciale del Minore.

Il Curatore Speciale del Minore è una figura che viene nominata dal Giudice per rappresentare e assistere il minore in tutti i procedimenti in cui anche solo astrattamente su possa configurare un conflitto d’interessi con i genitori. Ne avevo recentemente parlato in commento a dei provvedimenti recentissimi della Cassazione (aprile 2022) inerenti tutti i casi in cui siano presi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità anche di uno solo genitore.

Il CNF ha già fornito alcune linee guida in materia e saranno organizzati appositi corsi di formazione per la figura del curatore.

Ecco di seguito quanto aggiunto all’art. 78 c.p.c. in materia di nomina:


Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:
1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;
2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.

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Studio Legale Brandoli

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