Share Button

Con il sovraindebitamento, originariamente previsto dalla Legge 3/2012soprannominata anche (e a buon merito) “Salva Suicidi”, e dal luglio 2022 parte integrante del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, che ha sostituito e rinnovato anche la Legge Fallimentare, creando un corpo unitario legislativo)  le persone fisiche, le famiglie, le imprese minori ed i fideiussori  possono “cancellare” (rendere inesigibili) in tutto o in parte i propri debiti anche Fiscali.

Per accedere alle procedure previste dalla normativa il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento che è sostanzialmente:

  • la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
  • ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.

Ecco dei piccoli esempi: i fideiussori che hanno garantito… La persona licenziata che non può pagare i debiti… Quella che non può più pagare il mutuo… La piccola azienda con debiti fiscali… L’imprenditore che ha chiuso l’aziendina e ha debiti anche pregressi con il fisco, multe, ecc…

La legge permette di salvaguardare tutte le risorse necessarie a garantire un dignitoso tenore di vita alla propria famiglia, liberandosi da tutti i debiti e così consentendo al debitore di reinserirsi a pieno titolo nel contesto economico sociale.

A chi è rivolta la Legge?

Al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo, alle start-up innovative e a ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Qual è l’impresa minore?

L’impresa che, nei tre esercizi antecedenti o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  3. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

Al debitore che incolpevolmente abbia assunto obbligazioni con la ragionevole certezza di potervi adempiere e che per cause impreviste, sfortunate e a lui non imputabili, non abbia potuto farvi fronte, è quindi concessa una seconda opportunità liberandolo dai debiti passati.

Come funziona la procedura?

Il soggetto sovraindebitato può avere accesso a tre soluzioni alternative al proprio stato di sovraindebitamento:

  1. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67-73 CCII; già piano del consumatore ex art. 6 L. 3/2012), cioè un accordo con i debitori per una soluzione liquidatoria dei crediti, particolarmente favorita dalla Legge) – soluzione consentita solo al “consumatore” (cioè chi abbia agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta). La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione ed è possibile prevedere, ad alcune condizioni, anche di proseguire il rimborso, alle scadenza convenute, delle rate di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore.
  2. Il concordato minore (artt. 74-83 CCII; già accordo da sovraindebitamento ex art. 7, c. 1-bis L. 3/2012): un accordo simile al precedente, ma che necessita della soglia di accettazione da parte della maggioranza (>50%) della massa dei creditori e a condizione che sia proseguita l’attività imprenditoriale o professionale o via sia apporto di finanza esterna; anche in questo caso è possibile la falcidia dei crediti, a determinate condizioni, e se è prevista la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere di proseguire alle scadenze il rientro di mutuo su beni strumentali all’esercizio dell’impresa.
  3. la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII, già Liquidazione dei beni ex L. 3/2012) per ottenere la possibile “esdebitazione”, con cui il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

E chi non avesse proprio modo di applicare nessuna delle 3 ipotesi precedenti?

Il debitore solo persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, con il ricorso alla particolare procedura di esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII).

L’accesso a queste soluzioni, mediante ricorso al Tribunale competente sulla base del foro generale (art. 27 CCII), è favorito tramite una valutazione preliminare e di accompagnamento alla presentazione dell’istanza tramite un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), ma può essere favorito anche da una preliminare consulenza e successiva assistenza nella predisposizione del progetto tramite un avvocato (advisor) o un consulente contabile di fiducia.

Lo Studio può fornire consulenza e assistenza in materia, anche grazie alla collaborazione di advisor e professionisti qualificati.

Studio Legale Brandoli

Studio Legale Brandoli