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Con il sovraindebitamento, Legge 3/2012denominata “Salva Suicidi”  le persone fisiche, le famiglie, le piccole imprese ed i fideiussori  possono cancellare in tutto o in parte i propri debiti anche Fiscali.

Per accedere alle procedure previste dalla L. n. 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento che, ai sensi dell’art. 6, co. 2, s’intende:

  • a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
  • b) ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.

Ecco dei piccoli esempi: i fideiussori che hanno garantito… La persona licenziata che non può pagare i debiti… Quella che non può più pagare il mutuo… La piccola azienda con debiti fiscali… L’imprenditore che ha chiuso l’aziendina e ha debiti anche pregressi con il fisco, multe, ecc…

La legge permette di salvaguardare tutte le risorse necessarie a garantire un dignitoso tenore di vita alla propria famiglia, cancellando tutti i debiti e così consentendo al debitore di reinserirsi a pieno titolo nel contesto economico sociale.

Al debitore che incolpevolmente abbia assunto obbligazioni con la ragionevole certezza di potervi adempiere e che per cause impreviste, sfortunate e a lui non imputabili, non abbia potuto farvi fronte, è quindi concessa una seconda opportunità liberandolo dai debiti passati.

Il soggetto che sia inquadrabile come “consumatore” può avere accesso a tre soluzioni alternative al proprio stato di sovraindebitamento:

  1. il piano del consumatore (art. 6 L. 3/2012), cioè un accordo con i debitori per una soluzione liquidatoria dei crediti, particolarmente favorita dalla Legge);
  2. l’accordo da sovraindebitamento (art. 7, c. 1-bis L. 3/2012): un accordo simile al piano, ma che necessità di una particolare soglia di accettazione da parte della massa dei creditori;
  3. la liquidazione dei beni con possibile “esdebitazione” (art 14-ter: “in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore […], può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”); l’esdebitazione è possibile solo se il debitore è una persona fisica (art. 14-terdecies).

I soggetti che non rivestano la qualifica di consumatore avranno accesso solo alle due soluzioni dell’accordo e della liquidazione (punti 2 e 3 dell’elenco precedente).

L’accesso a queste soluzioni, mediante ricorso al Tribunale competente sulla base del foro generale, è favorito tramite una valutazione preliminare e di accompognamento alla presentazione dell’istanza tramite un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), ma può essere favorito anche da una preliminare consulenza e successiva assistenza nella predisposizione del progetto tramite un avvocato e un consulente contabile (advisor), entrambi di fiducia.

Lo Studio può fornire consulenza e assistenza in materia, anche grazie alla collaborazione di advisor e professionisti qualificati.

Studio Legale Brandoli

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