Mantenimento coniugi e capacità lavorativa: recenti orientamenti

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La Cassazione, Prima sez. civ., con la recentissima Ordinanza n. 24049 del 6/09/2021 orienta a un attento esame della effettiva possibilità di lavoro, in tutti i suoi elementi anche di contesto, la valutazione della capacità lavorativa di un coniuge, che non può essere quindi oggetto di mera presunzione, rispetto alle potenzialità di guadagno per la determinazione di un assegno di mantenimento in corso di separazione dei coniugi.

Il principio enunciato è il seguente:

«In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche; dovendo pertanto il giudice del merito tenere conto non soltanto dei redditi in denaro ma anche di tutte le utilità o capacità del coniuge suscettibili di valutazione economica, non è possibile limitare l’accertamento giudiziale al dato del mancato svolgimento, da parte del coniuge stesso, di un’attività lavorativa».

Nel caso in esame, ad es., quanto alla posizione della moglie, il giudice distrettuale rilevava che il conseguimento, da parte della stessa, del diploma di estetista e lo svolgimento, in passato, di qualche prestazione a domicilio poteva al più lasciar presumere una generica attitudine al lavoro, nulla provando sul concreto svolgimento di una qualche attività da parte della stessa, la quale aveva comunque dimostrato di aver profuso un impegno quotidiano ed esclusivo nell’accudimento della figlia, portatrice di handicap.

La Corte di merito ha quindi omesso di verificare se, in concreto, esistesse la possibilità, da parte della moglie separata, di intraprendere una attività; la Corte si è infatti limitata a constatare l’assenza di riscontri quanto allo svolgimento, da parte della donna, di un lavoro retribuito.

In ossequio al principio che si è sopra richiamato, invece, il giudice del merito avrebbe dovuto verificare se le cure prestate dalla donna alla figlia fossero compatibili con lo svolgimento, da parte della mamma, di una qualche occupazione lavorativa e se sulla concreta possibilità di svolgere un’attività retribuita spiegasse incidenza il conseguimento del diploma di estetista e l’esecuzione, in passato, di prestazioni a domicilio.

Questo provvedimento ritengo non mancherà di far discutere, perché da un lato rende più ampio lo spettro di valutazione in cui il Giudice può valutare il contesto, sicuramente fattore importante in casi dove gli elementi siano sussistenti e dimostrabili (magari con casi peculiari e rilevanti come quello in esame, in cui una posizione di fragilità della figlia era sicuramente meritevole di opportuna valutazione), ma al contempo può complicare l’attività istruttoria dei Tribunali, inasprendo il conflitto, laddove si vada alla ricerca di “prove diaboliche” per riconoscere o meno un contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole.

Di fatto, la novità del principio, è l’altra faccia della medaglia di quella valutazione che già da tempo pone in attento esame tutti gli elementi di una relazione, come la durata del matrimonio, l’apporto dato alla costruzione di un ménage familiare, l’età dei coniugi e – appunto – le capacità lavorative concrete: sicuramente lunghi rapporti coniugali, con situazioni personali meritevoli anche verso familiari o figli più fragili, già necessitavano una più scrupolosa valutazione da parte dei Giudici e ancor più necessiteranno accortezza alla luce anche di questo nuovo principio.

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Studio Legale Brandoli

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