Chi paga l’IMU sulla casa familiare?

Share Button

La Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 6545 del 3 marzo 2023, è tornata sull’argomento, già risolto ai tempi della vecchia “ICI”, facendo chiarezza.

Infatti, la Corte ha sostanzialmente confermato un precedente orientamento, per cui ai soli fini dell’applicazione dell’Imu, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, sicché l’imposta deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale.

Questo poiché:

con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché si riteneva che in capo al coniuge (assegnatario) non fosse ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7395 del 15/03/2019).

Ma tale principio, come già chiarito da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11416 del 30/04/2019, si applica anche al convivente more uxorio, al quale a seguito della cessazione del rapporto viene assegnato l’immobile adibito a casa familiare di proprietà dell’altro convivente, e che quindi è il soggetto passivo di imposta IMU.

Ovviamente, l’esenzione sul pagamento “prima casa” opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.

Il punto nodale ovviamente concerne il diritto di proprietà dell’abitazione, quindi ovviamente tale principio vale solo per assegnazioni di immobili che siano di proprietà dell’altro coniuge, non per assegnazioni di immobili goduti in locazione, ipotesi diversamente disciplinata dalla Legge.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Studio Legale Brandoli

Studio Legale Brandoli