Nuovo limite di utilizzo del contante fino a € 2.000,00 dal 1/07/20

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Il comma 3-bis aggiunto all’art. 49 D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) dalla Legge di Bilancio 2020 (c.d. collegato fiscale) modifica il primo comma del suddetto articolo, che pertanto riduce la soglia consentita per il pagamento mediante contanti dall’attuale importo di € 3.000,00 alla minor somma di € 2.000,00 (€ 1.999,99) dal 1 luglio 2020.

Il nuovo testo coordinato, sancisce infatti che

È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento» abilitati.

Il nuovo limite avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021; infatti, a decorrere dal successivo 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia saranno ulteriormente ridotti fino alla cifra di soli 1.000 euro (€ 999,99).

Parallelamente sono ridotte anche le sanzioni applicabili in materia, sulla base della normativa antiriciclaggio sempre come modificata dalla suddetta Legge di bilancio [D.L. 124/19, convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301)], che all’articolo 63, al nuovo comma 1-ter, prevede che:

«Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.”

Resta fermo quanto già previsto al co. 9 del suddetto art. 63 per cui, per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Il regime sanzionatorio così previsto può avvalersi di oblazione (ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981), mediante il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (€ 6.000,00), oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, per chi, avendone l’obbligo, omette la comunicazione (e in tale categoria rientrano anche i professionisti, ex art. 51 del DLgs. 231/2007, a cui resta applicabile la maggior sanzione di euro 3.000,00 nel minimo edittale).

L’oblazione non si applica nel caso di violazioni di importo superiore a € 250.000,00 e il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell’articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede (art. 65 comma 9 del DLgs. 231/2007).

Ai sensi del successivo art. 68 D.Lgs. 231/2007, si rammenta anche che

«Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.»

In caso di dubbi su circostanze particolari, si può ancora fare riferimento – con le ovvie modifiche dei limiti reddituali, alle FAQ del Dipartimento del Tesoro in materia di Reati finanziari, per cui ad es. a fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 2.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili e, a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo è superiore al limite dei 2.000 euro è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 2.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

In base all’art. 23 della Legge di Bilancio:

«Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta [utilizzabile solo in compensazione] pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari» abilitati «a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro».

La Legge di conversione peraltro ha soppresso l’art. 24 del D.L. 124/19 che prevedeva nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a € 30,00 (che formalmente voleva ricalcare l’art. 693 c.p. che il Consiglio di Stato ha ritenuto non applicabile al caso del POS), aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento all’autore del diniego.

Pertanto, si ricorda che pur essendo la disponibilità di POS obbligatoria già dal 2014, per i professionisti di fatto ad oggi non sussistano particolari sanzioni applicabili in caso di violazione dell’obbligo: lo scrivente, che peraltro dispone di tale servizio, ritiene che peraltro forse sarebbe più congrua una sanzione rispetto alla mancata disponibilità in generale di idoneo dispositivo POS, piuttosto che sulla singola operazione, poiché l’applicazione di commissioni ai pagamenti di questo tipo talvolta, per importi modesti, potrebbe ancora oggi rendere legittima la preferenza per altri strumenti di pagamento, per cui l’applicazione di un’incondizionata sanzione di importo fisso rispetto alla singola operazione potrebbe costituire di fatto un accanimento normativo e quindi uno strumento poco equo che, se percepito come ingiusto dal possibile autore dell’infrazione stessa, perderebbe parte di quella proporzionalità rispetto all’offesa che invece dovrebbe essere un elemento psicologicamente e moralmente sempre percepibile e condivisibile dal potenziale autore dell’infrazione in una norma realmente efficace a disincentivare condotte ritenute lesive di qualche astratto diritto presente nell’ordinamento o nella società.

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Studio Legale Brandoli

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