Nulla l’accettazione di eredità devoluta ai minori senza beneficio d’inventario

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza 15267 depositata il 5 giugno 2019, ha puntualizzato la necessità che l’erdità devoluta ai minori sia accettata con beneficio d’inventario, precisando anche le conseguenze di diverse forme di accettazione, così come del mancato compimento dell’inventario prescritto.

Il nostro ordinamento prevede che, nel caso di eredità cui sia chiamato un minore, il legale rappresentante (di norma i genitori congiuntamente o il genitore esercente la relativa responsabilità sul figlio) possa – non debba – accettarla o rinunciarvi; in caso sia di accettazione sia di rinuncia sarà necessaria autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ.

Nel caso di accettazione, essa deve essere necessariamente fatta con beneficio di inventario ai sensi dell’art. 471 cod. civ., norma protettiva che, attraverso l’obbligo di accettazione col beneficio di inventario, impedisce – compiuto l’inventario – l’effetto della confusione tra i patrimoni dell’erede e quello ereditario, con conseguente limitazione della responsabilità dell’erede nei limiti del valore dell’attivo ereditario.

Qualora il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore, chiamato all’eredità, o comunque il legale rappresentante, faccia l’accettazione prescritta dall’articolo 471 cod. civ., a ciò autorizzato, ne deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede. Se il rappresentante non compie l’inventario – necessario per poter fruire della limitazione della responsabilità – si pone, per i minori e altri incapaci, una particolare ulteriore tutela: l’inapplicabilità della decadenza dal beneficio di inventario così come prevista in generale per i soggetti capaci, prevedendo la norma speciale dell’art. 489 cod. civ. che:

“i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione”.

Da tutto ciò discende (cfr. ad es. Cass. n. 1267 del 27/02/1986; v. anche n. 21456 del 15/09/2017) che l’eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell’inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. Mancando l’accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario il minore rimane nella posizione di chiamato alla eredità e, nel termine di prescrizione di cui all’art. 480 cod. civ., il suo rappresentante legale potrà accettare la eredità con il beneficio d’inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità. Viceversa (e sul punto cfr. Cass. n. 8832 del 23/08/1999) qualora il genitore esercente la relativa responsabilità o il legale rappresentante del minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 cod. civ., da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 cod. civ.), ma non compia l’inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – questo potrà essere redatto dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età; se anche in tale termine non si provveda, l’accettante è considerato erede puro e semplice (art. 489 cod. civ.).

La Corte, in sostanza,  ha ribadito il principio già espresso nella sentenza 8034 del 19 luglio 1993, secondo cui:

«L’art. 489 cod. civ. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all’eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l’inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore etù, in guisa da garantire la sua responsabilità “intra vires hereditatis“», cioè nei limiti dell’attivo ereditario (senza quindi rispondere anche col proprio patrimonio personale unito e confuso solidalmente a quello ereditario).

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Studio Legale Brandoli

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