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In breve, ecco alcune informazioni su come funzionano i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni al C.d.S. (le c.d. “multe”, ma il termine colloquiale è giuridicamente inesatto). 

Si consiglia sempre il ricorso al Giudice di Pace, molto più pratico e incisivo rispetto a quello al Prefetto: il primo, infatti, è pur sempre un organo terzo e imparziale, con cui è possibile instaurare un confronto aperto al dialogo e dinamico.

Si noti che, a seguito delle numerose modifiche legislative, il ricorso NON è più esente, quindi per proporlo è oggi necessario sostenere i costi di bollo e del Contributo Unificato (di solito di importo uguale o superiore a quello della sanzione, specie se pagata in misura ridotta entro i primi 15 giorni dall’avviso). Non sempre, quindi, è vantaggioso proporre opposizione alla “multa” – facendo le dovute proporzioni tra costo e lunghezza di un procedimento e pagamento immediato della violazione – specie se di importo modesto e non associata alla decurtazione di punti dalla patente o ad altro tipo di sanzione accessoria.

In ogni caso, decorrenti dalla notifica dell’atto come sopra indicato (il verbale e non il mero avviso), che – da luglio 2009 – deve essere eseguita entro soli 90 giornidall’accertamento della violazione (non più i vecchi 150 gg.), vi sono 30 giorni di tempo  (non più 60, dal 7/10/2011 – D.Lgs. 150/11) per fare ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (si deve prestare attenzione alle Sezioni Distaccate del Giudice di Pace, perché la competenza, per un determinato Comune, potrebbe essere compresa in un Ufficio diverso da quello immaginato).

Nel caso si voglia proporre opposizione avverso il verbale d’accertamento NON si deve pagare la sanzione ridotta, perché altrimenti il Giudice dichiara inammissibile il ricorso (avvertenze): questa regola imprescindibile per l’Ufficio di Bologna, talvolta subisce deroghe in Sezioni Distaccate comprendenti Comuni più piccoli, per cui – nel dubbio – può essere conveniente domandare ragguagli agli agenti responsabili dell’accertamento.

Il ricorso, inoltre, ai sensi del novellato art. 204, co. 3-ter, C.d.S.

«non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l’autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale».

Invece, qualora sia richiesta l’indicazione dei dati del conducente del veicolo cui è comminata la sanzione, la relativa dichiarazione deve essere sempre e comunque fornita alle Forze dell’Ordine competenti (solitamente, per Bologna, anche a mezzo Fax al n. 051-2193615), pena l’applicazione automatica di un’ulteriore sanzione d’ufficio (esiste anche giurisprudenza in senso difforme, ma se possibile è meglio non rischiare).

Per fare opposizione si deve quindi depositare un ricorso (con allegato l’originale della “multa”) presso l’Ufficio del G.d.P., contestando uno degli elementi formali o sostanziali del verbale: nello specifico servono un ricorso in originale e altre 5 copie dello stesso, eventualmente corredate dalla documentazione ritenuta utile a sostenere le proprie ragioni.

L’art. 204 C.d.S., dopo la riforma di luglio 2010, precisa che:

«3-bis. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.»

Nella prassi questi tempi possono di fatto non essere rispettati e risultare molto più lunghi.

Una volta fissata l’udienza, la cui data viene comunicata al ricorrente, si comparirà innanzi al Giudice per sostenere le proprie ragioni: se il Giudice accoglie il ricorso, annulla il verbale e la relativa sanzione (ma normalmente il costo del Contributo non è restituito); in caso contrario, il Giudice convalida il tutto, ordinando il pagamento della sanzione, solitamente non più nella misura ridotta iniziale, ma nella misura ordinaria (cioè circa il doppio rispetto a quella iniziale). 

Il ricorso può essere proposto dalla parte personalmente: i moduli appositi si possono reperire anche presso gli Uffici del Giudice di Pace; oppure ci si può rivolgere a un avvocato per il suo patrocinio. 

In tale ultima opzione, il vantaggio può essere quello di far valutare il verbale a un professionista e chiedere una preventiva valutazione della validità, legittimità ed efficacia di un ricorso.

A volte, infatti, può risultare più opportuno pagare immediatamente la “multa” in misura ridotta, perché in questo modo almeno si risparmiano tempo e denaro, visto che alla fine la sanzione potrebbe essere raddoppiata! 

Comunque è sempre opportuno controllare che i verbali siano integralmente compilati e sottoscritti, oltre a fornire tutti i dati in modo completo, perché in caso contrario è sempre conveniente fare ricorso!

Per maggiori informazioni si suggerisce la consultazione del sito internet dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, al link: http://www.giudicedipace.bologna.it/wcm/gdp/index.htm

Il Codice della Strada può essere agevolmente consultato sul sito: http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada.html

Studio Legale Brandoli

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