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Il mondo attuale, globalizzato e caratterizzato da potenti strumenti comunicativi, di marketing e di industrializzazione, rende sempre più necessaria una particolare attenzione nella fase della contrattazione.

Le imprese sono dei giganteschi leviatani, dotate di informazioni aggiornate; i contratti sono scritti sempre più in piccolo, ricchi di clausole e termini di difficile comprensione (a volte persino in altre lingue).

Anzi, l’incontro tra popoli e culture, e la dinamicità e inventiva del mercato, hanno profondamente modificato le tipologie di contratti esistenti: l’elenco ridotto che una volta si poteva reperire sul solo codice civile, oggi è arricchito da una vasta gamma di nuovi contratti, sempre più moderni, fra loro simili ma difformi, spesso traslati da altri Paesi.

Lo Studio può fornire consulenza in materia di contrattualistica sia nazionale che internazionaletanto nell’interpretazione di un contratto già esistente, quanto nella redazione e stesura di un nuovo testo su richiesta.

A titolo esemplificativo, si riportano i nomi dei contratti più comuni, sia tra quelli previsti dal codice civile, sia tra quelli di nuova creazione legislativa o consuetudinaria/commerciale.

Vendita (artt. 1470-1547 c.c.)
Somministrazione (artt. 1559-1570 c.c.)
Locazione (artt. 1571-1654 c.c.)
Appalto (artt. 1655-1677 c.c.)
Trasporto (artt. 1678-1702 c.c.)
Mandato (artt. 1703-1741 c.c.)
Contratto di agenzia (artt. 1741-1753 c.c.)
Mediazione (artt. 1754-1765 c.c.)
Deposito (artt. 1766-1797 c.c.)
Comodato (artt. 1803-1812 c.c.)
Mutuo (artt. 1813-1822 c.c.)
Conto corrente e contratti bancari (artt. 1823-1860 c.c.)
Assicurazione (artt. 1882-1932 c.c.)
Fideiussione (artt. 1936-1957 c.c.)
Transazione (artt. 1965-1976 c.c.)

Affitto e cessione d’azienda o suo ramo (artt. 2112 e 2561-2562 c.c.)

Leasing

Franchising

Joint Venture

Catering

Affittacamere, Bed & Breakfast e Room & Breakfast

Factoring

Software e deposito di codice sorgente

Merchandising

Subfornitura

Edizione

 etc…

Informazioni generali sui contratti:

Fornire informazioni dettagliate sui contratti richiederebbe migliaia di pagine: un’enciclopedia. Di seguito si forniscono alcune nozione fondamentali di massima.

Ai sensi dell’art. 1321 c.c.

«Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.»

Il successivo art. 1325 c.c. ne disciplina i requisiti fondamentali, che per la legge italiana sono 4:

1) l’accordo delle parti;

2) la causa;

3) l’oggetto;

4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

La causa è da intendersi come lo scopo giuridico che il contratto vuole raggiungere e non è da confondere con i motivi psicologici personali.

L’oggetto è la componente contenutistica del contratto: ne delimita la natura e i confini.

L’accordo delle parti è un aspetto rilevante del sistema contrattuale italiano: a differenza di altri Paesi, in Italia un contratto è concluso, perfetto e vincolante nel momento in cui le parti raggiungono un accordo, cioè normalmente nel momento in cui la volontà di due soggetti di stringere un patto si incontra. Nei contratti a distanza, in particolare, ciò comporta che nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, il contratto è validamente concluso (senza che ripensamenti successivi possano assumere rilevanza alcuna, salvo casi particolari, come nei contratti stipulati dal consumatore, che ha un diritto di recesso entro 10 gg. lavorativi).

La forma del contratto può essere anche orale: quanti beni, ad es., acquistiamo quotidianamente senza alcuna traccia scritta? Tuttavia, per molti contratti la forma scritta è consigliata, perché maggiormente tutelante (o necessaria per fornire la prova del contratto).

In alcuni casi, espressamente indicati dal codice civile (art. 1350), la forma scritta è addirittura richiesta a pena di nullità del contratto:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;

2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie , il diritto del concedente e dell’enfiteuta;

3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;

7) i contratti di anticresi;

8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;

9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato ;

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;

12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge (ad es. i contratti di locazione, che devono essere registrati e quindi indirettamente richiedono la forma scritta).

Studio Legale Brandoli

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