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L’azione esecutiva in senso lato, finalizzata a recuperare coercitivamente il credito vantato verso il debitore, è un articolato percorso che attraversa varie fasi dell’attività professionale legale, da un inizio stragiudiziale, passando attraverso l’attività giudiziale, procede poi con l’esecuzione vera e propria, a sua volta articolata in ulteriori e differenti tappe innanzi agli Ufficiali Giudiziari e al Tribunale. 

Riassumere in poche righe la complessità di un’attività così complessa e poliedrica risulterebbe impossibile o richiederebbe comunque grandi approssimazioni che inevitabilmente comporterebbero lacune o imprecisioni rispetto alle possibili proiezioni dei casi reali: come sempre, quindi, le indicazioni di questo sito possono fornire un valido consiglio o indicare una soluzione al visitatore, ma, laddove ci si trovi concretamente in difficoltà, è auspicabile il contatto diretto con un professionista, a cui esporre i dettagli del proprio problema e ricevere un ausilio mirato.

Nonostante tale premessa, si vuole fornire un’indicazione schematica e di massima dell’articolato processo esecutivo, nelle varie fasi che lo contraddistinguono e accennate in precedenza.

Lo strumento più utile, rapido e consigliato, è il ricorso per ingiunzione, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e in virtù del quale:

«Su domanda di chi e’ creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si da’ prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.»

Ai sensi del successivo art. 641 c.p.c.

«Se esistono le condizioni previste nell’art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste (…) nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione».

In pratica, il debitore, potrebbe opporsi a questo provvedimento, radicando un procedimento ordinario nel quale sostenere le proprie ragioni in contrapposizione a quelle del suo creditore (ad es. vizi, inadempimenti, compensazioni, etc.): questo potrebbe rallentare o sospendere/interrompere il recupero coatto del credito (ma maggiori dettagli sono da individuarsi e riceversi dal proprio legale sulla scorta di una valutazione del caso specifico).

Il decreto, trascorsi i 40 giorni dalla notifica dello stesso al debitore, senza che vi sia stata opposizione, diventa esecutivo: sarà il titolo attraverso il quale incaricare un Ufficiale Giudiziario di procedere al recupero coatto dei beni.

In alcuni casi, ai sensi dell’art. 642 c.p.c., tuttavia il decreto è immediatamente (provvisoriamente) esecutivo, anche durante il termine di 40 giorni previsto per proporre opposizione. In particolare, ciò avviene quando:

«il credito e’ fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato», o quando vi sia «pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere».

Assieme al titolo esecutivo viene notificato un precetto, che intima al debitore, entro un termine di 10 giorni, di provvedere all’integrale pagamento del dovuto (capitale, interesse e spese), in mancanza del quale si procederà con l’esecuzione forzata, così riassumibile in poche, ma essenziali, parole: pignoramento, cioè sottoposizione dei beni mobili e/o immobili del debitore a un vincolo di indisponibilità, con successiva vendita all’asta o assegnazione in capo al creditore degli stessi o del ricavato dalla loro vendita.

Si noti che, tra i beni del debitore, sono da annoverarsi anche i crediti vantati dallo stesso verso terzi: in particolare, è possibile pignorare somme depositate in conti correnti o depositi bancari, nonché – fino al massimo di un quinto (1/5) – la pensione e/o lo stipendio del debitore.

Alla fine di questo percorso esecutivo, che può durare mesi o anni a seconda della complessità dei casi (e nel corso del quale possono presentarsi ulteriori parentesi incidentali di opposizione da parte del debitore, su cui sarebbe lungo soffermarsi in questa sede), il creditore dovrebbe – il condizionale è d’obbligo – e potrà recuperare tutto quanto dovutogli dal debitore, comprensivo delle spese sostenute e degli interessi.

Studio Legale Brandoli

Studio Legale Brandoli