Importante apertura della Cassazione ad accordi patrimoniali tra coniugi in vista della fine del matrimonio

Con la recentissima Ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Cassazione torna sul tema della validità dell’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, definito come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.
Il caso deciso dal Tribunale di Mantova e poi dalla Corte d’Appello di
Brescia, fino ad arrivare in Cassazione, riguardava una scrittura privata del 27/11/2011 con cui, dopo aver riconosciuto che la moglie aveva contribuito con il proprio stipendio al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione dell’appartamento solo a lui intestato, e altresì che la somma depositata nel conto corrente proveniva dall’eredità dei di lei genitori, il marito dichiarava che, in caso di separazione, sarebbe divenuto debitore nei confronti della consorte della somma di Euro 146.400,00, mentre quest’ultima rinunciava, in suo favore, ad alcuni beni mobili (imbarcazione, arredo dell’appartamento, somme di denaro depositate in conto corrente).
Significativo è che l’obbligazione restitutoria assunta trovava la sua ragion d’essere, una volta verificatasi la separazione, nel riequilibrio delle risorse economiche che i coniugi avevano voluto reciprocamente assicurarsi e non aveva a che fare con il diritto/dovere di assistenza morale e materiale durante il matrimonio: il mantenimento tra i coniugi e per la prole resta un aspetto sottoposto alla valutazione del Giudice al momento della fine del matrimonio, restando prima indisponibile, mentre altri assetti economici possono essere lecitamente gestiti in previsione della fine ipotetica.
La Cassazione aveva già in parte riconosciuto piena validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, “in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale” (Cass. civ. sent. n. 23713/2012).
E ancora, infatti, sempre secondo la stessa Corte, “è valido il mutuo tra coniugi nel quale l’obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell’evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell’art. 1354 c.c., primo comma, cod. civ. ” (Cass. civ. sent. n. 19304/2013); così come Cass. 11012/2021, ha ritenuto valido un accordo tra i coniugi in forza del quale l’uno si obbliga, in caso di divorzio, a corrispondere all’altra, nell’ambito di una divisione mobiliare e immobiliare, una somma di danaro vita natural durante, integrando un valido contratto di rendita vitalizia sottoposto alla condizione sospensiva del divorzio.
In assenza di un quadro normativo specifico, si deve essere molto cauti e scrupolosi nel predisporre accordi similari, che prevedano riconoscimenti patrimoniali sottoposti a condizioni sospensive legate alla fine del matrimonio, ma indubbiamente questo provvedimento della Suprema Corte apre a scenari sempre più articolati, complessi e tutelanti per le parti.