Il TSO dopo la Consulta

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Con la sentenza numero 76 depositata il 30 maggio u.s., la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato.

Questa sentenza è di grande interesse sia perché garantisce una maggiore certezza nell’adozione di trattamenti comunque di forte impatto sulle scelte individuali e la libertà della persona, sia per le evidenti implicazioni che potrebbe avere anche per l’adozione di eventuali e ulteriori misure di protezione della persona fragile.

Infatti, l’audizione “costituisce uno strumento di primo contatto, che consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale”.

La decisione potrà avere però riflessi negativi di carattere organizzativo, imponendo sicuramente maggiori oneri alle funzioni di un Ufficio – quello del Giudice Tutelare – che è già fortemente oberato di carichi decisionali per procedure complesse e delicate e, in alcune realtà territoriali, con un certo arretrato da smaltire.

Tutti i dettagli al sito:

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:76

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Studio Legale Brandoli

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